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Vedemecum definizione agevolata

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Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio nr.13 del 26/06/2026-Legge di Bilancio nr.199 del 30/12/2025 articolo 1 commi da 102 a 110

Data:

04 Agosto 2026

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Descrizione

1. CARICHI OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA:

- INGIUNZIONI DI PAGAMENTO emesse entro il 31/12/2023;
- ACCERTAMENTO ESECUTIVO emesso e definito entro il 31/12/2023;

* Sono dovute le somme a titolo di capitale, quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti;

* Sono esclusi gli importi relativi a sanzioni, interessi ed aggi di riscossione;

* Relativamente ai debiti definibili dopo la presentazione della domanda, il Comune non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;

2. IL DEBITORE ENTRO IL 30/09/2026 RICHIEDE AL COMUNE CON APPOSITA ISTANZA LA SUA POSIZIONE DEBITORIA;

3. IL COMUNE NEI SUCCESSIVI 15 GG DAL RICEVIMENTO DELL’ISTANZA COMUNICA I RIFERIMENTI E L’AMMONTARE DELLE PENDENZE DEL DEBITORE CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA;

4. IL DEBITORE ENTRO I 30 GG SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DELLE COMUNICAZIONI DI CUI AL PUNTO 3, PRODUCE APPOSITA DICHIARAZIONE CON MODALITA’ ED IN CONFORMITA’ ALLA MODULISTICA CHE LO STESSO COMUNE METTERA’ A DISPOSIZIONE SUL PROPRIO SITO INTERNET; NELLO STESSO MODELLO IL DEBITORE INDICA GLI ATTI PER I QUALI CHIEDE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA E LE MODALITA’ DI PAGAMENTO (UNICA SOLUZIONE O RATEIZZAZIONE);

* Nella dichiarazione il debitore indica in maniera esaustiva l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi ed assume l’impegno a rinunciare agli stessi; il debitore in questo caso deposita istanza di rinuncia al contenzioso nei 30 gg successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando relativa quietanza di pagamento così come riportato al comma 1 e 2 dell’articolo 8 del Regolamento.

5. IL COMUNE ENTRO IL 30/11/2026 NOTIFICA AI DEBITORI CHE HANNO MANIFESTATO LA VOLONTA’ DI ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA L’AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SOMME DOVUTE AI FINI DELLA DEFINIZIONE E LE MODALITA’ DI PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 31/12/2026 O L’IMPORTO DELLE SINGOLE RATE, NEL NUMERO MASSIMO DI 36 RATE MENSILI CON SCADENZA FINE MESE A DECORRERE DAL 31/12/2026;
* Nel caso di pagamento dilazionato, l’importo minimo di ogni rata non potrà essere inferiore ad €.50,00.
* Alle rate si applicheranno, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata gli interessi al tasso legale maggiorato del 3% annuo.
* Eventuali dilazioni precedentemente accordate ed ancora in essere decadono con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata; a seguito della presentazione dell’istanza di adesione e nelle more del provvedimento sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere e relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.
* In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza stabilità, dell’unica o di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata decade e non produce effetti; in tal caso i versamenti effettuati verranno acquisiti a titolo di acconto sul debito residuo.

 

CASI PARTICOLARI
- Sono compresi nella definizione agevolata anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi previsti dal decreto di omologazione.

 

 

 

Documenti:

Ultimo aggiornamento: 04/08/2026, 13:06

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