Descrizione
AVVISO
PROROGA VALIDITA’ TITOLI ABILITATIVI
Si fa presente che, a seguito delle misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica e della relativa legislazione, in particolare:
- Art. 103 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Art. 3-bis del decreto-legge 07 ottobre 2020 n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020 n. 159;
«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.(…)»
Considerato:
- Art. 1 del Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105
«1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.»
Pertanto, automaticamente per legge, senza alcun intervento diretto degli interessati, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 (nuova data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, e quindi fino al 31 marzo 2022.