Descrizione
Sono confermate le regole per il pagamento dell’imposta in due rate, ossia 16 giugno per l’acconto e 18 dicembre per il saldo (in quanto il termine del 16 dicembre stabilito dalla legge scade di sabato).
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata – va effettuato sulla base della deliberazione pubblicata sul sito informatico del MEF alla data del 28 ottobre 2023, applicando l’aliquota e le detrazioni deliberate nello specifico con Consiglio Comunale n. 3 del 24/03/2023
NOVITA’ ANNO 2023
• Residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia: riduzione del 50% dell’imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. (articolo 1, comma 48, Legge 178/2020).
A) il contribuente può anche non essere cittadino italiano (tesi Mef risposte a Telefisco il 28/01/2021);
B) la pensione deve essere maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e non è pertanto ammessa la pensione autonoma estera.
• Abitazione principale con la Sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale: l’IMU sulla seconda casa gode di esenzione se tale immobile di famiglia risulta essere la residenza anagrafica o la dimora abituale di uno dei due coniugi. Questo, in seguito alla decisione della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, ha stabilito una nuova definizione di abitazione principale. L’Ordinanza 1828 del 22 gennaio 2023 della Cassazione ha stabilito il diritto all’agevolazione per entrambi i coniugi se si configurano i requisiti di legge per ciascuno di essi.
• Occupazione abusiva immobili: un nuovo caso di esenzione IMU è stato introdotto per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Per la fattispecie è prevista la dichiarazione da parte del soggetto passivo secondo modalità telematiche che saranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione e l’immobile dovesse rientrare nella disponibilità del possessore. (articolo 1, comma 759, lettera g-bis, Legge 160/2019).
Maggiori dettagli in allegato.